800 038 499

Numero Verde gratuito

Email

info@ilveses.com

Danni da malasanità

come agire in caso di errori medici

Danni da malasanità

come agire in caso di errori medici
Malasanità - cosa fare in caso di errori medici

In Italia si sente spesso parlare di malasanità e le richieste risarcitorie nei confronti di medici e ospedali accusati di malpractice sanitaria sono in costante aumento. Terapie sbagliate, diagnosi errate o tardive, infezioni ospedaliere: sono alcuni dei casi in cui l’errore medico può provocare al paziente danni fisici permanenti più o meno gravi, meritevoli di risarcimento. Cosa bisogna fare se si ritiene di essere stati vittime di un errore medico?

Per prima cosa è necessario richiedere la cartella clinica, cioè l’insieme dei documenti che registrano le informazioni sanitarie relative al ricovero; il paziente, una volta dimesso, ha diritto a chiederne copia alla direzione sanitaria dell’ospedale, che è tenuta a trasmetterla al massimo entro 30 giorni.

Successivamente, è opportuno sottoporsi a visita medico-legale, affidandosi a uno specialista che valuterà i documenti sanitari elaborati durante il trattamento, confrontandoli con lo stato di salute postumo dell’interessato e accertando la reale presenza di un danno, definendone tipologia e gravità.
Se la perizia conferma la sussistenza del danno, riconducendolo a un errore medico, è possibile avviare l’azione civile nei confronti dei soggetti responsabili, con alcune differenze: la responsabilità del medico ha natura extra-contrattuale ed è il paziente a dover provare di aver subito il danno mentre, quando si agisce nei confronti della struttura sanitaria, l’onere della prova è invertito ed è l’ospedale a dover dimostrare di non avere responsabilità. In questo modo, il paziente è più incentivato a promuovere una causa contro l’azienda ospedaliera, in considerazione delle maggiori disponibilità economiche di questa rispetto al medico e della più alta probabilità di ottenere risarcimento; inoltre, si ha più tempo a disposizione per chiedere il risarcimento all’ospedale, piuttosto che al medico (in un caso dieci anni, nell’altro cinque).

La Legge Gelli-Bianco ha da poco riformato la materia, introducendo anche una formula mirata a ridurre il contenzioso attraverso un tentativo di conciliazione – obbligatorio prima di promuovere la causa – che prevede l’esperimento di una consulenza tecnica preventiva per l’accertamento dei fatti: se le parti non partecipano a questa fase, il giudice potrà condannarle al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall’esito del giudizio.

Con la riforma, inoltre, è stata rimodulata la responsabilità penale del medico: ai sensi del nuovo art. 590-sexies c.p., il medico che provoca la morte o la lesione personale del paziente a causa della propria imperizia non risponde dei reati di omicidio o lesioni personali colpose quando ha agito nel rispetto delle buone pratiche assistenziali, delle raccomandazioni e delle linee guida pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità. Il legislatore ha così voluto perseguire l’obiettivo di migliorare il rapporto di fiducia tra gli esercenti la professione sanitaria e i pazienti, garantendo ai medici maggiori tutele e restituendo loro la libertà di lavorare, senza il timore di essere denunciati.

Il rispetto delle buone pratiche non esonera automaticamente da responsabilità se la scelta delle linee guida o la loro esecuzione, cioè l’applicazione alla fattispecie concreta, è stata errata; tuttavia, la responsabilità penale risulta in qualche modo “alleggerita” e, anche per questa ragione, a chi è rimasto vittima di errore medico, si consiglia in ogni caso l’azione civile perché più veloce, meno rischiosa e con maggiore possibilità di successo contro l’assicurazione, che tutela la struttura ospedaliera o il professionista.

Infine, un’altra novità molto interessante è rappresentata dall’istituzione di un Fondo di garanzia per i pazienti danneggiati dalla malasanità, che andrà a coprire i danni derivanti da responsabilità sanitaria, tutelando i pazienti e il loro diritto al risarcimento, anche nei casi in cui i massimali assicurativi siano di importo inferiore rispetto all’ammontare agli stessi dovuto; o in cui la struttura sanitaria o il medico siano assicurati presso un’impresa in stato di insolvenza o di liquidazione o, peggio ancora, non siano assicurati.
Il Fondo dovrebbe essere alimentato attraverso il versamento, da parte delle imprese assicuratrici, di un contributo annuale. Su tale aspetto, tuttavia, si attende ancora da parte del Governo l’emanazione dei decreti attuativi, che dovranno regolamentare le modalità di gestione del Fondo.

Galleria Immagini

Acegli l’area tematica che più ti interessa oppure clicca sulla casa per ritornare alla Pagina Principale del sito.